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Real rescritto del 13 luglio 1839: un contenzioso insorto nella città di Casoria diventa fonte di diritto nel Regno delle due Sicilie.

Di Giuseppe Storti

Il diritto e le leggi del Regno delle Due Sicilie, contrariamente a quanto fatto passare dalla oleografia ufficiale del Regno d’Italia dei Savoia, erano tra i più avanzati nel contesto europeo del diciannovesimo secolo. Ricordiamo solo alcuni degli istituti introdotti nella legislazione borbonica. L’obbligo di motivazione della sentenza, fin dal 1774, in linea con le teorie illuministe di Gaetano Filangieri grande giurista e filosofo napoletano. Una davvero pioneristica legge sull’immigrazione che consentiva la concessione della cittadinanza del regno agli stranieri. Detta legge del 17 dicembre del 1817 constava di soli tre articoli, a cui fece seguito un decreto nel 1845. Senza dubbio fu la prima legge sull’immigrazione della storia. La ratio di questa norma consisteva nel principio che per acquisire la cittadinanza del regno, lo straniero doveva in ogni caso risultare utile alla collettività, e non essere un peso per la stessa. Ricordiamo infine il primo Codice Marittimo del mondo, del 1781 a cura di Michele Iorio. Le norme poi, venivano raccolte in minuziosi volumi regolarmente pubblicati, e di cui si trovano tracce. Uno di questi volumi, lo ritroviamo nella biblioteca della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” facoltà di Economia. Detto secondo volume contiene: Le leggi Amministrative del Regno delle Due Sicilie per domini al di qua ed al di là del Faro”. In particolare tutte le disposizioni legislative in vigore sulla circoscrizione del regno, sul censimento e sulla statistica, sulla amministrazione civile, sul contenzioso amministrativo, sulla pubblica beneficenza, sulle arti e mestieri, sulle acque foreste e caccia, sul tavoliere di Puglia, sulle contribuzioni dirette, sulla feudalità e divisione dei demani, sul reclutamento dell’armata, sulla ascrizione marittima, sulla salute pubblica, sulla gran corte dei conti, sugli archivi, sulla garantia dei pubblici funzionari(una sorta di codice disciplinare e di comportamento dei funzionari pubblici del regno), sui campisanti, sulle pensioni di ritiro, sui conflitti di giurisdizione e sul potere supremo di governo. Ma veniamo al caso giuridico che riguarda la città di Casoria, destinato a fare scuola nell’ordinamento giuridico del Regno. Si premette che il 9 aprile del 1839, nel Consiglio ordinario di Stato si era deciso che: “in ogni provincia del Regno ciascuno lntendente una figura di funzionario pubblico di alto lignaggio, corrispondente ad un attuale Prefetto) deleghi un consigliere d'Intendenza a verificare comune per comune le usurpazioni; faccia eseguir la reintegra dei fondi usurpati procedendo a norma degli art. 176 e 177 della legge del 12 dicembre 1816, apporre i termini lapidei per assicurarne i confini, e quindi levar le piante de fondi in due ori". dei quali uno sarà conservato nella cancelleria comunale, e l'altro depositato nell'archivio provinciale, che infine dia conto delle risultanze di tali operazioni”. Ciò stava a significare che nel Regno delle Due Sicilie il contenzioso in materia di strade, a maggior ragione in presenza di atti o contratti di pubblica amministrazione fosse di competenza del contenzioso amministrativo. A questa normativa, faceva seguito il Reale rescritto, una sorta di ordinanza che evidentemente conteneva un ordine a cui ogni cittadino doveva obbedire, che ribadiva detto principio. Ovvero, il giudizio di azione civile in materia di strade si risolve nel contenzioso amministrativo, a maggior ragione se entrano in contesa atti e/o contratti della pubblica amministrazione. Nel Real Rescritto del 13 luglio, si esamina il caso relativo al conflitto elevato nella causa ad istanza del Sig. Domenico Ferraro che si era occupato in qualità di imprenditore dell’epoca del “ristauro” delle strade del Comune di Casoria. La causa era intentata contro l’architetto Patturelli ed il Comune stesso. Il Ferrara voleva semplicemente essere pagato, e per questo pretendeva che il Patturelli che in quel caso era una sorta di Responsabile unico del Procedimento (RUP) dell’epoca, certificasse i lavori eseguiti dal Ferraro, per consentire allo stesso, all’atto del possesso della certificazione di regolare esecuzione dei lavori, di pretendere il pagamento degli stessi da parte del Comune. Il Ferraro nella sua pretesa giudiziaria riteneva che non si dovesse nemmeno attendere la revisione della perizia sui lavori ordinata dall’Intendente. Sulla soggetta specie come è scritto nel Real Rescritto si ordina che: “ che trattasi de' lavori sopra strade pubbliche, i quali per la legge del 21 marzo 1817, sono di competenza dell'autorità amministrativa: Che l'azione promossa da Ferraro contra Patturelli interessa direttamente l'amministrazione. Che Ferraro stesso ha riconosciuto questo interesse, allorchè ha detto chiedere il certificato dello ingegnere per astringere il comune al pagamento. – E che, attesa la revisione della misura eseguita d'ordine dell'Intendente, conviene esaminare delle due valutazioni debba attendersi, e quindi trattasi dell'esame di un atto amministrativo.


In vista di tali considerazioni si è la M. S.(Maestà sovrana, nel cui nome veniva amministrata la giustizia) degnata nel Consiglio ordinario di Stato de 9 corrente, uniformemente allo avviso della consulta, dichiarare, che nella contestazione sia competente l'autorità del contenzioso amministrativo.” Fin qui l’ordinanza emessa in nome di Sua Maestà, che rimandava la soddisfazione della pretesa del Sig. Ferraro al pagamento di quanto dovuto dal Comune di Casoria, all’esito del contenzioso amministrativo che è competente nell'esperimento delle azioni, che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa, quantunque dirette fossero contra privato. Evidentemente l’Intendente nell’ordinare la revisione della perizia relativa ai lavori eseguiti dal Ferraro nutriva dubbi sulla regolarità dei lavori espletati e probabilmente anche su quanto richiesto. Come dire un ulteriore controllo sulla economicità dell’azione amministrativa che anche in quel contesto storico l’Intendente voleva garantire. Il principio che scaturisce da questo contenzioso relativo alla nostra città, che diventa fonte di diritto e precedente di cui tener conto, è che in materia di lavori di pubbliche strade, pur se il contenzioso riguardi interessi dei privati, la competenza è sempre dell’autorità amministrativa. FONTI: LE LEGGI AMMINISTRATIVE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE VOLUME SECONDO PAG. 1229 – NAPOLI TIPOGRAFIA DEI CLASSICI ITALIANI ANNO 1845 “COLLEZIONE DELLE LEGGI E DE’ DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,” NAPOLI 1817. FONTI FOTO: WIKIPEDIA

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